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Griglie di valutazione

Griglie di valutazione dei Licei

Dando seguito alla legge del 30 ottobre 2008, n.169, che ha creato un testo unico in materia di valutazione degli alunni, fornendo lo Schema di regolamento di riferimento, i singoli docenti ed il Collegio docenti hanno elaborato criteri generali di valutazione che abbiamo deciso di pubblicare per una maggior trasparenza e reciproca fiducia.

Si ricorda che:

  • modalità e criteri di valutazione sono definiti «per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento» (L. n.169, artt. 1-5)
  • oggetto di valutazione è «il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli alunni» (artt. 1-3)
  • la valutazione è e resta comunque, «espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione dia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (art. 1-1)

 

Inoltre, a proposito dell’ammissione agli scrutini finali, ecco un estratto dal Collegio plenario dei docenti del Liceo Scientifico, del Liceo Sportivo e del Liceo Classico – Norme per lo svolgimento degli scrutini finali:

«Nuovi criteri di valutazione approvati nell’anno scolastico 2018-2019:

In relazione al punto 2 o. d. g. (art. 3 O.M. n.90), il Collegio determinerà l’ammissione o non ammissione degli studenti in sede di scrutinio secondo il criterio sotto indicato.

Per la non promozione all’anno successivo, per le classi del Biennio e del Triennio del Liceo Scientifico, Scientifico Sportivo e Classico restano invariate le seguenti motivazioni:

  • Voto inferiore a 6/10 nel comportamento;
  • Numero di assenze superiore ad un quarto del monte ore complessivo dell’orario scolastico personalizzato. Deroghe sono previste per motivate e straordinarie contingenze come assenze documentate e continuative a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità a procedere alla valutazione degli/le alunni/e interessati/e.

Invece, rispetto agli anni passati mutano i seguenti criteri, approvati all’unanimità dal Collegio, divisi per il Biennio e il Triennio.

Un alunno/a non viene ammesso/a alla classe successiva se si verifica uno dei seguenti casi di non promozione nello scrutinio finale di giugno:

  • Valutazione insufficiente in un numero di materie superiore a tre;
  • Superamento dei punti di integrazione del voto necessari per raggiungere la sufficienza (voto 6) nelle materie con valutazione insufficiente diversificato nel biennio inferiore e nel triennio superiore:

 

CLASSI DEI LICEI

PUNTI DI INTEGRAZIONE DEL VOTO

BIENNIO (1^ e 2^ classe) Fino a un massimo di quattro (4)
TRIENNIO (3^, 4^, 5^ classe) Fino a un massimo di cinque (5)

 

Nello scrutinio finale per i casi di “giudizio sospeso” nelle materie rinviate a successiva valutazione la non promozione è dichiarata, a giudizio del Consiglio di classe, per mancato raggiungimento della preparazione necessaria alla frequenza della classe successiva indipendentemente dal numero delle materie in sospensione di giudizio.